Con la riforma dello sport il legislatore ha introdotto, per la prima volta, un capo specificamente dedicato agli animali impiegati nelle attività sportive.
Il Titolo IV del D.Lgs. 36/2021, come modificato dai successivi decreti correttivi, stabilisce principi generali destinati a tutte le discipline sportive che utilizzano animali, comprese quelle equestri.
L'obiettivo è quello di affermare che il risultato sportivo non può mai prevalere sul benessere dell'animale.
Il benessere diventa un obbligo giuridico
Chiunque detenga un animale impiegato nello sport è tenuto a garantirne:
- un'alimentazione adeguata;
- le cure veterinarie necessarie;
- condizioni di detenzione rispettose delle esigenze etologiche;
- un corretto accudimento durante tutta la vita sportiva.
Non si tratta più soltanto di un principio etico o regolamentare, ma di un preciso obbligo previsto dalla normativa.
Addestramento senza coercizione
La riforma vieta espressamente:
- metodi di addestramento che provochino dolore o sofferenza;
- mezzi di coercizione incompatibili con il benessere animale;
- dispositivi che possano arrecare danni fisici o psicologici.
L'addestramento deve invece rispettare le capacità cognitive e le modalità di apprendimento proprie della specie.
Questa disposizione rafforza il contrasto a pratiche già vietate dai regolamenti sportivi, come quelle basate sulla paura o sul dolore.
Quando un animale non può gareggiare
Gli animali non possono essere allenati o impiegati in competizione quando si trovano in condizioni incompatibili con lo sforzo richiesto.
La norma richiama espressamente alcuni esempi, tra cui:
- gravidanza avanzata;
- allattamento.
L'idoneità deve essere valutata dal veterinario prima della partecipazione alle competizioni.
Attrezzature e campi di gara
Anche le attrezzature sportive devono rispettare il benessere animale.
La legge prevede che:
- bardature;
- finimenti;
- ferrature;
- campi gara;
- piste;
- aree di riscaldamento;
- strutture di ricovero
debbano essere progettati e mantenuti in modo da evitare lesioni, dolore o inutili sofferenze.
Identificazione e scheda sanitaria
Ogni animale impiegato nello sport deve essere:
- correttamente identificato;
- intestato a una persona fisica maggiorenne o a una persona giuridica responsabile della custodia;
- dotato della documentazione sanitaria prevista.
Per gli equidi ciò si coordina con la normativa sull'identificazione e registrazione (Sistema I&R e documento di identificazione unico).
Trasporto
Il trasporto degli animali deve rispettare il Regolamento (CE) n. 1/2005, garantendo condizioni idonee sotto il profilo della sicurezza, della ventilazione, dell'igiene e della protezione dalle sofferenze evitabili.
Controllo veterinario delle competizioni
L'ammissione a una manifestazione sportiva è subordinata alla verifica, da parte di un veterinario, dell'idoneità dell'animale a competere.
Gli organizzatori devono inoltre garantire la presenza, oppure la pronta reperibilità, di un medico veterinario durante lo svolgimento della manifestazione.
Regolamenti disciplinari
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva che organizzano attività con animali devono adottare regolamenti disciplinari in grado di sanzionare le violazioni delle norme sul benessere animale.
Le sanzioni possono arrivare fino alla sospensione o alla revoca dell'affiliazione o del tesseramento, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.
Il "cavallo atleta"
La riforma introduce anche la definizione di cavallo atleta, collegandola a tre requisiti fondamentali:
- identificazione come equide registrato;
- dichiarazione di esclusione dalla produzione alimentare;
- iscrizione nei repertori o nei sistemi di tesseramento previsti dagli organismi sportivi competenti.
Questa definizione ha lo scopo di identificare gli equidi destinati all'attività sportiva e sottoporli alle specifiche tutele previste dalla normativa.
Una riforma destinata a incidere sullo sport equestre
Le disposizioni del Titolo IV rappresentano un importante cambio di prospettiva: il benessere dell'animale non è più affidato esclusivamente ai regolamenti federali, ma trova un riconoscimento nella legislazione statale.
L'effettiva applicazione di alcuni istituti richiede ancora il coordinamento con le norme di settore e con i regolamenti attuativi, ma il principio è ormai chiaro: ogni disciplina sportiva che impiega animali deve essere organizzata nel rispetto della loro salute, sicurezza e dignità di esseri senzienti.
