Cesenatico (FC), Italia 3713625953 3713625953 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Assistenza online tramite email o whatsapp

Letame dei cavalli: quando non è un rifiuto e quando può diventare un illecito ambientale

Chi gestisce un allevamento, un maneggio, un centro ippico o un rifugio per equidi produce inevitabilmente letame e lettiere esauste. Dal punto di vista ambientale, però, non sempre questi materiali sono considerati rifiuti.

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) prevede infatti una specifica esclusione dalla disciplina sui rifiuti, ma solo a determinate condizioni.

Il letame è sempre un rifiuto?

No.

L'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge n. 37/2019, stabilisce che sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

  • le materie fecali;
  • la paglia;
  • gli altri materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi;

purché siano correttamente utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, con modalità che non arrechino danno all'ambiente o alla salute umana.

In altre parole, il letame destinato a un corretto utilizzo agronomico non è considerato un rifiuto.

Quando sorgono i problemi?

Le criticità si verificano quando il letame non viene gestito secondo le buone pratiche agronomiche.

Le situazioni più frequentemente contestate riguardano:

  • accumuli eccessivi di stallatico;
  • concimaie non idonee;
  • spandimento incontrollato sul terreno;
  • distribuzione di letame fresco senza il necessario periodo di maturazione;
  • deposito prolungato senza una reale destinazione agronomica.

In questi casi il materiale può perdere il beneficio dell'esclusione prevista dall'articolo 185 e ricadere nella disciplina dei rifiuti.

Cosa dice la Cassazione?

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il tema.

Con la sentenza n. 9717 del 2020, la Terza Sezione Penale ha affermato che il titolare di un'azienda agricola, di un allevamento, di un maneggio o di qualsiasi attività che produce escrementi animali deve:

  • conservarli correttamente fino al loro impiego agronomico;
  • oppure conferirli a un'impresa autorizzata allo smaltimento.

Secondo la Corte, l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera soltanto quando le materie fecali siano effettivamente destinate e utilizzate nell'attività agricola.

Quando può configurarsi un reato?

L'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce la gestione non autorizzata dei rifiuti.

La Cassazione ha chiarito che il reato può configurarsi anche senza una struttura imprenditoriale complessa, quando l'attività di gestione abusiva presenti elementi che dimostrino una minima organizzazione.

Tra gli elementi valutati dai giudici figurano:

  • quantità del materiale accumulato;
  • reiterazione delle condotte;
  • provenienza dei materiali;
  • modalità di deposito;
  • utilizzo di mezzi per il trasporto;
  • finalità di risparmio dei costi o altro vantaggio economico.

La semplice occasionalità può invece escludere la configurabilità del reato.

La particolare tenuità del fatto

Anche quando ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis del Codice penale, ciò non elimina automaticamente tutte le conseguenze.

La Cassazione ha infatti precisato che possono permanere le sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa ambientale, come la confisca dei mezzi utilizzati nei casi stabiliti dalla legge.

Come gestire correttamente il letame?

Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno:

  • predisporre una concimaia conforme alla normativa regionale;
  • rispettare i periodi di maturazione del letame;
  • evitare accumuli incontrollati;
  • effettuare lo spandimento secondo criteri agronomici;
  • rispettare le eventuali limitazioni previste nelle zone vulnerabili ai nitrati;
  • conservare la documentazione relativa all'eventuale conferimento a ditte autorizzate.

Le Regioni possono prevedere regole specifiche in materia di stoccaggio, capacità delle concimaie e modalità di utilizzazione agronomica.

E i maneggi?

Anche un maneggio che non svolge attività agricola produce stallatico.

Se il letame non viene destinato a un corretto utilizzo agronomico, occorre gestirlo secondo la normativa applicabile, ricorrendo, quando necessario, a soggetti autorizzati alla raccolta e al recupero o smaltimento.

Per questo motivo è importante che ogni centro ippico conosca la disciplina vigente nella propria Regione e organizzi correttamente la gestione degli escrementi prodotti dagli equidi.

In conclusione

Il letame dei cavalli non è automaticamente un rifiuto, ma lo diventa quando non ricorrono le condizioni previste dalla normativa ambientale per l'esclusione.

Una gestione corretta dello stallatico non tutela soltanto l'ambiente, ma consente anche di evitare responsabilità amministrative e, nei casi più gravi, penali.

Riferimenti normativi

  • Art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. 152/2006 – Esclusioni dalla disciplina dei rifiuti.
  • Art. 256, D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.
  • Legge 3 maggio 2019, n. 37.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 9717/2020.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 3573/2020.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 195/2020.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 24974/2020.

💳 Dona in sicurezza

  • Bonifico Bancario — IBAN: IT37C0760113200001000505063, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
  • Bollettino Postale — conto: 1000505063

🔗DONA ORA ONLINE

🧾 5×1000 a Horse Angels ODV

✍️ Codice 92169370928

Non ti costa nulla, basta la firma nella dichiarazione dei redditi.