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Equini semiselvatici: le regole del Ministero della Salute su gestione, movimentazione e identificazione

Con una nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative sulla gestione degli equini semiselvatici, disciplinando aspetti quali identificazione, movimentazione, affidamento e reclamo della proprietà.

L'obiettivo è uniformare la gestione di queste particolari popolazioni di equidi, distinguendole chiaramente dagli animali vaganti o abbandonati.

Chi sono gli equini semiselvatici?

Secondo il Ministero, sono considerati equini semiselvatici gli animali che:

  • vivono stabilmente allo stato libero;
  • si riproducono senza intervento umano;
  • non ricevono alimentazione o cure ordinarie da parte dell'essere umano;
  • possono ricevere interventi solo per eccezionali esigenze di benessere animale.

La responsabilità della loro tutela è attribuita al Sindaco del Comune competente per territorio.

Chi non è considerato equino semiselvatico?

La nota ministeriale precisa che non rientrano in questa categoria:

  • cavalli, asini o altri equidi fuggiti;
  • animali vaganti perché abbandonati;
  • equidi lasciati incustoditi dal proprietario;
  • animali detenuti irregolarmente.

Questi casi continuano a essere disciplinati dalla normativa ordinaria sull'identificazione, la detenzione e il benessere animale.

Le "Zone ESSE"

Le Regioni e le Province autonome devono comunicare al Ministero:

  • la presenza di popolazioni di equini semiselvatici;
  • oppure l'assenza di tali popolazioni sul proprio territorio.

Quando presenti, devono individuare ufficialmente le cosiddette Zone ESSE, cioè le aree nelle quali gli equini vivono stabilmente allo stato semiselvatico.

Le Zone ESSE possono comprendere:

  • parchi nazionali;
  • aree naturali protette;
  • riserve naturali;
  • altri territori individuati dalle amministrazioni competenti.

Il Piano di intervento

Per ciascuna zona devono essere predisposti specifici Piani di intervento, elaborati da:

  • Regioni o Province autonome;
  • Comuni interessati;
  • Aziende Sanitarie Locali;
  • Ministero della Salute;
  • Ministero dell'Agricoltura (MASAF);
  • Enti Parco, ove presenti;
  • Prefetture.

Il piano deve disciplinare, tra l'altro:

  • le procedure di cattura;
  • la gestione delle emergenze;
  • la tutela della pubblica incolumità;
  • i luoghi destinati agli eventuali interventi veterinari.

Quando è possibile movimentare gli equini semiselvatici?

La movimentazione è consentita principalmente quando sia necessaria per:

  • contenere numericamente la popolazione;
  • tutelare la sicurezza pubblica;
  • gestire particolari esigenze sanitarie.

Prima dello spostamento il Sindaco deve:

  • acquisire il parere dell'ASL competente;
  • garantire l'identificazione degli animali;
  • assicurare la registrazione nel Sistema I&R;
  • predisporre il documento informatizzato di accompagnamento nella Banca Dati Nazionale (BDN).

È possibile inviarli al macello?

Sì, ma solo in casi molto specifici.

La movimentazione verso un macello nazionale è consentita esclusivamente per gli equini che:

  • hanno vissuto dalla nascita sempre allo stato semiselvatico;
  • provengono da una Zona ESSE ufficialmente riconosciuta;
  • sono accompagnati dalla dichiarazione del Sindaco;
  • sono autorizzati dalla ASL competente, che valida il documento di accompagnamento.

Chi può reclamare la proprietà?

Chi sostiene di essere proprietario di un equino semiselvatico deve dimostrare la proprietà attraverso il Sistema I&R.

Inoltre è tenuto a sostenere:

  • i costi della cattura;
  • gli eventuali oneri di gestione;
  • le sanzioni previste dalla normativa, comprese quelle relative all'abbandono di animali qualora ne ricorrano i presupposti.

È vietato prelevare gli equini semiselvatici?

Sì.

Il Ministero ricorda che il prelievo non autorizzato di uno o più equini semiselvatici espone il responsabile alle misure e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Perché questa distinzione è importante?

La nota ministeriale chiarisce un equivoco frequente: gli equini semiselvatici non sono equidi abbandonati.

Si tratta di popolazioni che vivono da tempo allo stato libero e la cui gestione richiede regole specifiche, diverse da quelle applicabili ai cavalli vaganti o lasciati incustoditi dai proprietari.

La distinzione è fondamentale sia per la tutela del benessere animale sia per la corretta applicazione delle norme in materia di identificazione, movimentazione e responsabilità.

 

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