Con la riforma dello sport il Safeguarding è diventato uno degli obblighi organizzativi più importanti per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), comprese quelle che operano nel settore equestre.
L'obiettivo è prevenire ogni forma di abuso, violenza, discriminazione o comportamento lesivo nei confronti di tesserati, atleti, istruttori e, in particolare, dei minori e delle persone in condizioni di vulnerabilità.
Che cos'è il Safeguarding?
Con il termine inglese Safeguarding si intende l'insieme delle misure organizzative adottate per garantire un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità di ogni persona.
Non riguarda soltanto gli abusi sessuali, ma comprende anche:
- violenze fisiche;
- violenze psicologiche;
- bullismo e cyberbullismo;
- molestie;
- discriminazioni;
- abuso di autorità;
- comportamenti umilianti o degradanti;
- ritorsioni verso chi segnala illeciti.
Chi è obbligato?
L'obbligo riguarda tutte le ASD e SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Anche i centri ippici affiliati alla FISE o ad altri Enti di Promozione Sportiva devono adottare le misure previste dalla normativa.
Gli obblighi delle associazioni sportive
Ogni associazione o società sportiva deve:
- adottare un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- adottare un Codice di Condotta;
- nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding);
- predisporre procedure per la gestione delle segnalazioni;
- informare tesserati, collaboratori e famiglie sulle regole adottate.
Chi è il Responsabile Safeguarding?
È la persona incaricata di vigilare sull'applicazione delle misure di tutela.
Tra i suoi compiti rientrano:
- ricevere eventuali segnalazioni;
- verificare il rispetto del Codice di Condotta;
- collaborare con gli organi disciplinari quando necessario;
- promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.
Non sostituisce le autorità giudiziarie né gli organi di giustizia sportiva, ma rappresenta un punto di riferimento interno all'associazione.
La formazione
Il safeguarding non consiste soltanto nella predisposizione di documenti.
È fondamentale che:
- dirigenti;
- istruttori;
- tecnici;
- allenatori;
- collaboratori;
- volontari
conoscano le regole di comportamento e sappiano riconoscere situazioni di rischio.
La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione.
Il certificato del casellario giudiziale
Per chi svolge attività professionale o volontaria che comporta contatti diretti e regolari con minori continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, che impone al datore di lavoro o al soggetto equiparato di acquisire il certificato del casellario giudiziale nei casi previsti dalla legge.
Si tratta di un adempimento distinto rispetto al Safeguarding, ma complementare alle misure di tutela dei minori.
Come si presenta una segnalazione?
Ogni associazione deve prevedere modalità semplici e riservate per consentire la segnalazione di:
- abusi;
- molestie;
- discriminazioni;
- violenze;
- comportamenti contrari al Codice di Condotta.
Le segnalazioni devono essere trattate nel rispetto della riservatezza e delle garanzie previste dalla normativa.
Perché è importante anche negli sport equestri?
Negli sport equestri il rapporto tra istruttore e allievo è spesso molto stretto e coinvolge frequentemente minori.
Per questo motivo è fondamentale garantire un ambiente nel quale ogni persona possa praticare sport senza timore di:
- pressioni psicologiche;
- umiliazioni;
- molestie;
- discriminazioni;
- violenze di qualsiasi natura.
Il Safeguarding contribuisce a promuovere una cultura del rispetto reciproco, della correttezza sportiva e della tutela della persona.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport).
- Delibere e Regolamenti del CONI in materia di Safeguarding.
- Regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva.
- Art. 25-bis D.P.R. 313/2002 (certificato del casellario giudiziale).
