Ecco cosa devi sapere (anche sul codice ATECO)
Sempre più persone sognano di offrire una seconda possibilità a cavalli, asini e altri animali salvati da situazioni di abbandono, maltrattamento o sfruttamento.
Ma quando si passa dal sogno alla realtà, emergono subito molte domande.
Serve una partita IVA?
Qual è il codice ATECO corretto?
Conviene costituire un'ODV, un'APS o un altro Ente del Terzo Settore?
E soprattutto: i santuari sono riconosciuti dalla legge italiana?
La risposta è sì, ma occorre distinguere diversi aspetti.
Il santuario esiste nella normativa italiana?
Sì.
Con la normativa sul sistema di identificazione e registrazione degli animali (I&R), il "rifugio permanente (c.d. santuario)" è oggi espressamente previsto tra le tipologie di collezioni faunistiche.
Questo significa che, dal punto di vista veterinario e della registrazione degli stabilimenti, il santuario è una realtà riconosciuta dall'ordinamento.
In pratica, la registrazione dello stabilimento come rifugio permanente passa dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, che iscrive la struttura nella Banca Dati Nazionale (BDN) con l'orientamento produttivo corretto. È un passaggio distinto rispetto alla costituzione dell'ente: si registra il luogo fisico in cui gli animali sono ospitati, non l'associazione o l'impresa che lo gestisce, ed è per questo che le due pratiche vanno seguite parallelamente, non l'una in sostituzione dell'altra.
Si tratta però di un riconoscimento amministrativo e sanitario.
Non identifica, da solo, la forma giuridica dell'organizzazione che lo gestisce.
Il santuario non è una forma giuridica
Un santuario può essere gestito da soggetti molto diversi tra loro.
Ad esempio:
- un'Organizzazione di Volontariato (ODV);
- un'Associazione di Promozione Sociale (APS);
- una fondazione;
- un'impresa sociale;
- una società;
- un'impresa agricola.
La scelta dipende dagli obiettivi del progetto, dalle attività che verranno svolte e dal modello organizzativo scelto.
ODV o APS: come si sceglie?
Tra le opzioni più frequenti per chi parte da zero ci sono proprio ODV e APS, che spesso vengono confuse perché entrambe sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa e si basano in modo prevalente sul lavoro dei volontari. La differenza sostanziale riguarda però a chi è rivolta l'attività:
- una ODV rivolge la propria attività prevalentemente a favore di terzi — nel caso di un santuario, tipicamente gli animali accolti e la collettività, non i soci stessi;
- una APS può rivolgere la propria attività anche a favore degli associati e dei loro familiari, ed è pensata per una gamma più ampia di attività (ricreative, educative, culturali, sociali).
Horse Angels, ad esempio, opera come ODV proprio perché la nostra attività è rivolta alla tutela degli animali e alla collettività, non a servizi per i soci. Per un santuario che nasce con finalità puramente assistenziali verso gli animali, l'ODV è spesso la forma più coerente; l'APS può essere preferibile quando il progetto prevede anche attività rivolte agli associati, ad esempio corsi, eventi o percorsi formativi organizzati principalmente per chi è già socio dell'associazione.
Entrambe richiedono l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e un numero minimo di soci fondatori, e in entrambe l'attività dei volontari deve essere prevalente rispetto a quella di eventuali collaboratori retribuiti.
E il codice ATECO?
Qui nasce uno degli equivoci più frequenti.
Il codice ATECO non identifica né il santuario né l'associazione.
Serve esclusivamente a classificare l'attività economica esercitata.
Per questo motivo non esiste un "codice ATECO dei santuari".
Quale codice può avere un'associazione animalista?
Con ATECO 2025 è stato introdotto uno specifico codice dedicato alle organizzazioni che operano per la tutela degli animali e dell'ambiente:
94.99.60 – Attività di organizzazioni associative per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente.
Per molte associazioni che svolgono prevalentemente attività di tutela, sensibilizzazione, volontariato e advocacy rappresenta il codice più coerente.
E se ospito cavalli?
Se l'attività prevalente consiste nell'allevamento degli equidi, il riferimento diventa invece:
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini.
Se invece vengono svolte prevalentemente attività sportive, didattiche o altri servizi, potranno essere necessari codici differenti o ulteriori codici secondari.
In altre parole, non è la presenza dei cavalli a determinare il codice ATECO, ma l'attività realmente esercitata.
È frequente, del resto, che un ente che gestisce un santuario svolga insieme più attività: tutela e sensibilizzazione (94.99.60), accoglienza e cura degli equidi (che può ricadere sotto 01.43.00 quando assimilabile ad allevamento), oltre a eventuali attività didattiche o sociali collegate. Come per le imprese, anche per gli enti non profit vale il principio dell'attività prevalente per il codice principale, con le altre attività indicate come codici secondari — un aspetto da rivedere periodicamente man mano che il progetto cresce e si diversifica, proprio per evitare lo scollamento tra ciò che risulta agli atti e ciò che l'ente fa davvero.
E se organizzo visite e attività didattiche per le scuole?
Molti santuari, con il tempo, iniziano ad aprire le porte a scuole e famiglie per far conoscere gli animali e sensibilizzare sul loro benessere. È il momento in cui entra in gioco un altro concetto, distinto da tutti quelli visti finora: la fattoria didattica.
La fattoria didattica è una qualifica specifica, riconosciuta a livello regionale, pensata per le aziende agricole che affiancano all'attività principale percorsi ludico-educativi rivolti soprattutto alle scuole. Per ottenerla servono in genere: la qualifica di imprenditore agricolo (o comunque un'azienda agricola riconosciuta ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile), la partecipazione a un corso di formazione abilitante organizzato o riconosciuto dalla Regione, l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche, e specifiche polizze assicurative per la responsabilità civile verso i visitatori. Sul piano ATECO, l'attività didattica va spesso segnalata con un codice dedicato (ad esempio 85.59.90 – Altri servizi di istruzione, o codici equivalenti a seconda della configurazione scelta), da aggiungere a quello principale.
Qui il punto da non confondere è cruciale: la qualifica di fattoria didattica presuppone tipicamente un'azienda agricola, quindi un imprenditore agricolo o una società agricola. Un ente del terzo settore come una ODV o una APS, che non esercita attività agricola in senso stretto, normalmente non può accreditarsi come fattoria didattica: può però organizzare comunque visite guidate ed educative nell'ambito delle proprie attività istituzionali, senza fregiarsi di quella qualifica specifica, oppure — nei casi più strutturati — prevedere una collaborazione con un'azienda agricola distinta che gestisca la parte formalmente riconosciuta come fattoria didattica. Anche in questo caso, insomma, il nome dell'attività non basta: conta la forma giuridica con cui viene effettivamente svolta.
Servono sempre partita IVA e codice ATECO?
No.
Un'associazione che svolge esclusivamente attività istituzionali può non avere alcuna necessità di aprire una partita IVA.
Quando però vengono esercitate attività economiche in modo abituale, la situazione cambia e diventa necessario verificare gli adempimenti fiscali e amministrativi applicabili.
I vantaggi fiscali di ODV e APS
Uno dei motivi che spingono molti fondatori di santuari verso ODV o APS, invece che verso un'impresa, è proprio il regime fiscale agevolato riservato agli Enti del Terzo Settore: possibilità di ricevere il 5×1000, deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali per chi dona, e — per le attività direttamente riconducibili agli scopi istituzionali e svolte senza logiche concorrenziali di mercato — un trattamento IVA e IRES di favore rispetto a un'attività commerciale ordinaria.
Questo però non significa che un ente del terzo settore sia sempre "fuori" dal fisco: se l'ente svolge anche attività commerciali (ad esempio vendita di gadget, eventi a pagamento non riconducibili alle attività istituzionali, pensione a pagamento per cavalli non ospiti del santuario), quella parte di attività resta soggetta alle regole ordinarie e va tenuta distinta, anche contabilmente, da quella istituzionale.
Il codice ATECO non è solo una formalità
Molti lo considerano un semplice dato da comunicare al commercialista.
In realtà può incidere su aspetti molto concreti della gestione dell'ente o dell'impresa, tra cui:
- iscrizioni amministrative;
- inquadramento previdenziale;
- posizione assicurativa INAIL;
- formazione e sicurezza sul lavoro;
- partecipazione a bandi e finanziamenti;
- rapporti con gli enti pubblici.
Per questo motivo è importante che il codice scelto descriva realmente l'attività svolta.
Cinque concetti da non confondere
Chi vuole aprire un santuario dovrebbe distinguere chiaramente cinque elementi diversi:
Forma giuridica È il soggetto che gestisce l'attività (ODV, APS, fondazione, impresa sociale, società, impresa agricola...).
Riconoscimento dello stabilimento È la registrazione del luogo in cui sono ospitati gli animali, che può comprendere anche il rifugio permanente (c.d. santuario) previsto dalla normativa veterinaria.
Codice ATECO Classifica l'attività economica svolta.
Registrazione degli animali Riguarda gli obblighi previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) per gli equidi e le altre specie.
Qualifica di fattoria didattica È un riconoscimento regionale a sé stante, riservato alle aziende agricole che svolgono attività educative strutturate, e non coincide automaticamente con nessuno dei quattro punti precedenti.
Confondere questi cinque aspetti è uno degli errori più frequenti.
L'errore che vediamo più spesso
In Horse Angels incontriamo spesso realtà nate con le migliori intenzioni che, crescendo, si accorgono di avere una struttura non più adeguata alle attività effettivamente svolte.
C'è chi nasce come maneggio e finisce per occuparsi soprattutto di recupero di equidi.
Chi costituisce un'associazione culturale ma sviluppa un vero rifugio permanente.
Chi organizza attività educative, raccolte fondi, formazione e progetti sociali senza aver valutato quale fosse l'inquadramento più adatto.
Nella maggior parte dei casi il problema non è la buona fede.
È la mancanza di informazioni all'inizio del progetto.
La passione non basta
Accogliere un cavallo salvato significa assumersi responsabilità che vanno ben oltre la disponibilità di un prato e di una scuderia.
Occorre conoscere la normativa sul Terzo Settore, le regole veterinarie, gli obblighi sanitari, la sicurezza sul lavoro, gli aspetti fiscali e amministrativi.
La buona notizia è che tutto questo si può imparare.
E partire con il giusto inquadramento significa costruire un progetto più solido, più trasparente e più sicuro, sia per le persone che lo gestiscono sia, soprattutto, per gli animali che vi troveranno una nuova casa.
