Tra le decisioni della giustizia sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), una delle più particolari è la sentenza GSN n. 36/2021, che evidenzia gli effetti della sospensione disciplinare non solo sul tesserato, ma anche sugli equidi a lui intestati.
Il procedimento riguardava un tesserato che si era assunto la responsabilità esclusiva della sottrazione di beni e attrezzature equestri appartenenti a terzi, avvenuta presso l'Equestrian Centre di Arezzo durante lo svolgimento dei Campionati Italiani. L'interessato sosteneva inoltre di non essere più tesserato FISE e di non possedere più alcun cavallo, chiedendo quindi l'archiviazione del procedimento.
Gli accertamenti federali dimostrarono tuttavia che tali dichiarazioni non corrispondevano al vero: il soggetto risultava ancora regolarmente tesserato e proprietario di un cavallo registrato nell'anagrafe federale, circostanze che rendevano pienamente applicabile la giurisdizione disciplinare della FISE.
Il Giudice Sportivo Nazionale dispose la sospensione del tesseramento per due anni, con conseguente divieto di accesso agli spazi tecnici degli impianti in cui si svolgono manifestazioni organizzate sotto l'egida della FISE, quali campi prova, campi gara e box.
La decisione ha prodotto anche un ulteriore effetto previsto dal Regolamento di Giustizia: per tutta la durata della sospensione, il cavallo intestato al tesserato non ha potuto partecipare a competizioni ludiche o agonistiche organizzate dalla FISE.
Non si tratta di una sanzione disciplinare irrogata all'animale, bensì della conseguenza automatica prevista dall'art. 6.1, n. XI, del Regolamento di Giustizia FISE vigente all'epoca dei fatti, secondo cui gli equidi intestati a un tesserato sospeso non possono prendere parte alle manifestazioni federali fino alla cessazione della sospensione del proprietario.
Questa decisione rappresenta un esempio di come le sanzioni sportive possano produrre effetti indiretti anche sull'attività agonistica dei cavalli, pur essendo formalmente rivolte esclusivamente ai loro proprietari o responsabili.
Fonte: Giudice Sportivo Nazionale FISE, sentenza n. 36/2021.
