Cesenatico (FC), Italia 3713625953 3713625953 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Assistenza online tramite email o whatsapp

Statuto di Horse Angels ODV

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, una ODV denominata: “Horse Angels”, con sede legale nel Comune di Cesenatico, operante senza fini di lucro, di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come Associazione iscritta al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).
L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
L'Associazione può aprire sedi secondarie, sedi sociali e sedi operative su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), con particolare riferimento alle seguenti attività: - interventi finalizzati alla salvaguardia e tutela degli animali e dell’ambiente, prevenzione del randagismo e promozione del benessere animale; -educazione, istruzione e formazione professionale; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, il tutto riferito al mondo dei cavalli, dell’ippica, dell’equitazione sportiva e amatoriale, del possesso del cavallo come animale d'affezione, oltre che in altri ambiti di tutela ambientale e animale, perseguendo i seguenti obiettivi:

  • Sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali e il loro benessere.
  • Contrastare maltrattamenti, abbandoni e crudeltà, segnalando abusi alle autorità competenti e intraprendendo azioni legali e amministrative.
  • Collaborare con le istituzioni per analizzare e risolvere problematiche legate alla tutela animale e ambientale.
  • Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul rispetto degli animali e dell’ambiente, utilizzando media digitali, social network, materiali cartacei ed eventi.
  • Organizzare convegni, corsi, seminari e iniziative educative per diffondere una cultura etologica e un corretto rapporto tra persone e animali.
  • Fornire informazioni sulle normative vigenti e promuovere il miglioramento delle leggi sulla tutela degli animali.
  • Favorire l’adozione e l’affidamento responsabile, anche a distanza, di animali sequestrati, abbandonati o maltrattati.
  • Sostenere persone e associazioni nella cura e nel mantenimento di animali in difficoltà.
  • Custodire temporaneamente o permanentemente animali abbandonati, maltrattati o sequestrati presso strutture convenzionate o associate.
  • Realizzare attività formative per volontari, associazioni e scuole di ogni ordine e grado, mirate a educare sul benessere animale, i diritti degli animali e la cultura etologica.
  • Facilitare la crescita personale attraverso attività di osservazione e cura degli animali.
  • Promuovere studi e ricerche sul benessere animale e sulla relazione tra persone e animali.
  • Combattere il doping e ogni altra forma di illegalità negli sport con animali, a tutela sia degli animali che delle persone coinvolte.
  • Creare e gestire un notiziario online dedicato a tematiche rilevanti nel mondo equestre/ippico e animale.
  • Pubblicare e diffondere materiale informativo, educativo e scientifico tramite canali tradizionali e digitali.
  • Organizzare eventi ludico-ricreativi, tavole rotonde e altre attività culturali per diffondere il rispetto degli animali e dell’ambiente.
  • Rappresentare le istanze dei sostenitori per migliorare il mondo dei cavalli come attività di advocacy.
  • L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da: quote associative e contributi per progetti da privati o enti; donazioni, lasciti ed erogazioni liberali; entrate da attività di raccolta fondi, progetti, corsi di formazione, convegni e iniziative promozionali; proventi del 5x1000; ogni altra entrata consentita dal Codice del Terzo Settore. Il fondo comune è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai soci.

Articolo 4 – Soci
Possono diventare soci coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e si attivano per concretizzarli. La domanda di ammissione deve includere i dati anagrafici e di contatto completi e l’accettazione dello Statuto. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Ogni socio ha diritto di voto e può candidarsi per le cariche sociali. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Il mantenimento della qualifica sociale è subordinato al pagamento annuale della quota associativa. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione delle inadempienze.

Articolo 5 – Volontari
L’Associazione si avvale principalmente dell’attività di volontariato. I volontari sono assicurati contro infortuni e per responsabilità civili. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese documentate e sostenute per le attività prestate.

Articolo 6 – Sostenitori
I sostenitori contribuiscono economicamente alle attività dell’Associazione senza acquisire la qualifica di socio. Possono essere informati sulle iniziative ma non hanno diritto di voto.

Articolo 7 – Collaboratori esterni
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei Soci.
- Consiglio Direttivo.
- Presidente.
- Organo di Controllo (se previsto dalla legge).

Articolo 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa e si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio e il programma delle attività. Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare un altro socio. Le delibere sono valide con la maggioranza dei voti espressi. Le convocazioni e le riunioni possono avvenire anche tramite strumenti digitali nel rispetto della normativa vigente. I verbali devono essere conservati nei Libri Sociali.
Compiti dell'Assemblea sono: stabilire gli indirizzi per l'attuazione dei compiti statutari, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, approvare il bilancio annuale ed eventuali regolamenti interni, discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse posto all'ordine del giorno, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e con riguardo alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e in merito allo scioglimento e dalla devoluzione del patrimonio residuo sono approvate in Assemblea straordinaria, validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. La deliberazione straordinaria è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Ha i seguenti compiti: cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, cura l’adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Presidente che coadiuva nell’espletamento dei suoi compiti, cura la tenuta delle adunanze delle deliberazioni assembleari e delle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo, cura l’aggiornamento dei Libri sociali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione, propone modifche statutarie e di regolamenti interni. Non può essere compensato salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Se un membro del Consiglio Direttivo si dimette o decade, può essere sostituito fino a ratifica da parte dell'Assemblea. Il membro sostitutivo decade alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

Articolo 11 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione verso terzi, firma gli atti e sovrintende all’attuazione delle delibere, può aprire, gestire ed estinguere i conti dell'associazione, procede agli incassi e ad autorizzare i pagamenti, nomina periti, collaboratori, consulenti e tecnici, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla nomina di un successore.

Articolo 12 – Presidente Onorario
L'Organo amministrativo può nominare fino a due Presidenti onorari tra le personalità che si sono contraddistinte negli ambiti in cui l'Associazione opera. Il Presidente onorario non ha potere di voto nell'Organo amministrativo e non percepisce alcuna forma di retribuzione o di indennità, in quanto carica onorifica.

Articolo 13 - Organo di Controllo e revisione legale
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando - e nelle modalità e funzioni - si raggiungono i requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Articolo 14 – Libri sociali
Sono libri sociali dell’Associazione: il libro dei soci che contiene l'elenco dei membri effettivi; il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea; il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali dello stesso; il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione.

Articolo 15 – Scritture contabili
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 6 mesi dall'inizio dell'anno solare. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa come prescritto dal Codice del Terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 16 – Patrimonio, Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti alla medesima, nonchè da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 3, le entrate e le rendite conseguite. Esso deve essere impiegato per lo svolgimento delle attività statutarie previste dal presente Statuto.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea straordinaria deve nominare il liquidatore che può essere scelto tra i soci o anche all'esterno dell'Associazione. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17 – Disposizioni finali
Qualsiasi disposizione statutaria in contrasto con eventuali modifiche legislative sarà automaticamente adeguata alle normative vigenti, con ratifica alla prima Assemblea utile.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

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