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Carrozze a cavalli: quale normativa si applica in Italia?

Le carrozze trainate da cavalli utilizzate per il trasporto di persone non sono una semplice attrazione turistica, ma un vero e proprio servizio disciplinato dalla normativa nazionale. In Italia, infatti, le carrozze rientrano tra gli autoservizi pubblici non di linea e sono soggette a regole specifiche che riguardano autorizzazioni, conducenti, sicurezza e tutela degli animali.

Le carrozze sono equiparate ai taxi

La disciplina di riferimento è la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, che regolamenta il trasporto pubblico non di linea.

La legge comprende espressamente tra tali servizi:

  • il servizio di taxi con veicoli a trazione animale;

  • il servizio di noleggio con conducente mediante veicoli a trazione animale.

Ciò significa che una carrozza destinata al trasporto di turisti o passeggeri non può essere esercitata liberamente, ma necessita delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Le competenze spettano ai Comuni

La legge quadro demanda ai Comuni la disciplina concreta del servizio.

Ogni amministrazione comunale può stabilire:

  • il numero massimo delle licenze;

  • le modalità di svolgimento del servizio;

  • i percorsi autorizzati;

  • gli orari di esercizio;

  • le tariffe, nel caso del servizio taxi;

  • i requisiti necessari per ottenere la licenza.

Per questo motivo le regole possono variare sensibilmente da una città all'altra.

I requisiti dei conducenti

Per poter svolgere professionalmente il servizio è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

In particolare, il conducente deve essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali richieste e risultare iscritto nei ruoli previsti dalla disciplina regionale, oltre a ottenere la licenza comunale quando prevista.

Non si applica solo la legge sui taxi

L'attività con carrozze è soggetta contemporaneamente a diverse normative.

Tra le principali:

  • Codice della Strada;

  • Legge n. 21/1992 sul trasporto pubblico non di linea;

  • regolamenti comunali;

  • norme sul benessere animale;

  • disciplina sul trasporto degli animali quando applicabile.

L'operatore deve quindi rispettare contemporaneamente obblighi di sicurezza stradale, autorizzazioni amministrative e tutela dei cavalli impiegati nel servizio.

Benessere dei cavalli

Negli ultimi anni il tema del benessere degli equidi utilizzati per il trasporto turistico ha assunto crescente importanza.

Molti Comuni hanno introdotto regolamenti che prevedono, ad esempio:

  • limitazioni durante le ondate di calore;

  • obbligo di soste periodiche;

  • disponibilità costante di acqua;

  • controlli veterinari;

  • limitazioni degli orari di servizio;

  • percorsi compatibili con la sicurezza e il benessere degli animali.

Le prescrizioni possono essere più restrittive rispetto alla normativa nazionale.

Carrozze turistiche e attacchi sportivi non sono la stessa cosa

È importante distinguere il servizio pubblico con carrozza dall'attività sportiva degli attacchi.

Le competizioni sportive sono disciplinate dai regolamenti delle federazioni e degli enti sportivi, mentre il trasporto di persone a fini turistici o commerciali rientra nella normativa sugli autoservizi pubblici non di linea.

Anche l'uso privato di una carrozza non costituisce servizio pubblico e segue regole differenti.

In sintesi

Le carrozze trainate da cavalli continuano a essere ammesse dall'ordinamento italiano, ma il loro impiego professionale è rigidamente regolamentato.

Chi esercita il servizio deve rispettare contemporaneamente:

  • la Legge n. 21/1992;

  • il Codice della Strada;

  • i regolamenti comunali;

  • la normativa sul benessere animale;

  • ogni altra disposizione nazionale o locale applicabile.

L'evoluzione della sensibilità sociale verso la tutela degli animali ha inoltre portato molti enti locali ad adottare prescrizioni sempre più rigorose per garantire che l'attività si svolga nel rispetto della salute e del benessere dei cavalli.

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