Una delle domande più frequenti tra i proprietari di cavalli riguarda la patente necessaria per trasportare il proprio animale. La risposta dipende principalmente da tre fattori:
la massa massima autorizzata (MMA) del veicolo trainante;
la massa massima autorizzata del rimorchio (trailer);
la massa complessiva del convoglio indicata sulla carta di circolazione.
Non conta soltanto il peso effettivo del cavallo trasportato, ma soprattutto le masse massime autorizzate riportate sui documenti dei veicoli.
Quando basta la patente B?
La patente B consente di guidare:
un'autovettura con massa massima autorizzata fino a 3.500 kg;
un rimorchio leggero con massa massima autorizzata fino a 750 kg;
oppure un rimorchio più pesante, purché il complesso di veicoli rientri nei limiti previsti dalla normativa.
Molti trailer per uno o due cavalli superano però questi limiti e richiedono un'abilitazione diversa.
Cos'è la patente B96?
La B96 non è una patente autonoma, ma un'estensione della patente B ottenuta dopo una prova pratica.
Consente di guidare un complesso formato da motrice e rimorchio con una massa massima autorizzata complessiva superiore a 3.500 kg e fino a 4.250 kg.
Può rappresentare una soluzione sufficiente per molti trailer destinati al trasporto di un solo cavallo.
Quando serve la patente BE?
La patente BE è necessaria quando la massa massima autorizzata del complesso supera 4.250 kg.
Permette di trainare un rimorchio con massa massima autorizzata fino a 3.500 kg, sempre nel rispetto dei limiti previsti per il veicolo trainante.
È la soluzione adottata da molti proprietari di cavalli che utilizzano:
trailer a due posti;
trailer di grandi dimensioni;
SUV o pick-up con rimorchi particolarmente pesanti.
E se utilizzo un van?
Se il cavallo viene trasportato con un van (automezzo per trasporto cavalli) e il veicolo ha una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg, è generalmente sufficiente la patente B.
Per van con massa superiore possono invece essere necessarie patenti di categoria superiore (ad esempio C1 o C), a seconda delle caratteristiche del mezzo.
La patente è sufficiente?
No.
La patente abilita alla guida del veicolo, ma non sostituisce gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa sul trasporto degli animali.
A seconda della tipologia di trasporto possono essere richiesti:
autorizzazione del trasportatore;
certificato di idoneità (Certificate of Competence) del conducente;
documentazione di accompagnamento dell'equide;
rispetto delle norme sul benessere animale previste dal Regolamento (CE) n. 1/2005.
Come verificare se la propria patente è sufficiente
Per evitare errori è opportuno controllare:
la massa massima autorizzata dell'auto;
la massa massima autorizzata del trailer;
la massa complessiva risultante dalla carta di circolazione;
la capacità di traino della motrice;
la categoria di patente posseduta.
Molti proprietari commettono l'errore di considerare soltanto il peso del cavallo. In realtà, ai fini della patente, contano soprattutto le masse massime autorizzate indicate nei documenti del veicolo e del rimorchio.
Domande frequenti
Con la patente B posso trainare un trailer per due cavalli?
Dipende dalla massa massima autorizzata del trailer e del complesso veicolare. Molti trailer a due posti richiedono la B96 o la BE.
La B96 è una patente nuova?
No. È un'estensione della patente B ottenuta mediante una prova pratica specifica.
Serve la patente BE per tutti i trailer?
No. È richiesta solo quando vengono superati i limiti consentiti con la patente B o con l'estensione B96.
Conta il peso del cavallo?
Per stabilire quale patente è necessaria si considerano principalmente le masse massime autorizzate riportate sulla carta di circolazione del veicolo e del rimorchio, non il peso effettivo del cavallo nel giorno del trasporto.
Le sanzioni per il trasporto irregolare di cavalli
Il mancato rispetto della normativa sul trasporto degli animali non espone soltanto a responsabilità in caso di incidente, ma può comportare anche sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità penali.
Tra le violazioni più frequenti rientrano:
trasporto effettuato senza la prescritta autorizzazione del trasportatore;
conducente o guardiano privi del certificato di idoneità quando richiesto;
utilizzo di un mezzo non conforme ai requisiti previsti per il trasporto di animali vivi;
trasporto di cavalli non idonei al viaggio;
mancato rispetto delle prescrizioni sul benessere animale durante il trasporto;
irregolarità nella documentazione di accompagnamento;
inosservanza delle regole previste per i trasporti di lunga durata.
A seconda della violazione, il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, che ha introdotto in Italia le sanzioni per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1/2005, prevede sanzioni amministrative che possono variare da alcune centinaia di euro fino a 15.000 euro nei casi più gravi, come l'impiego di violenza sugli animali o la causazione di sofferenze inutili durante il trasporto.
Oltre alla sanzione economica possono essere disposti, a seconda dei casi:
il divieto di proseguire il viaggio fino alla regolarizzazione delle irregolarità;
prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria;
sospensione o revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa;
eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria quando il fatto integra un reato, ad esempio nei casi di maltrattamento di animali.
Il rispetto della normativa non serve soltanto a evitare multe: riduce il rischio di incidenti, tutela il benessere del cavallo e limita le responsabilità civili e assicurative in caso di danni.
