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Caccia a specie protette: assoluzione di due cacciatori e il dibattito sull'errore nel riconoscimento delle specie

L'abbattimento di fauna selvatica appartenente a specie protette costituisce un tema centrale del diritto penale ambientale e della tutela degli animali. Una sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha riaperto il dibattito sull'elemento soggettivo richiesto per la punibilità dei cacciatori che abbattono animali appartenenti a specie non cacciabili.

Il caso

Due cacciatori furono sorpresi dagli agenti della Polizia Provinciale di Napoli, impegnati in un servizio antibracconaggio, dopo aver abbattuto due esemplari di tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), specie per la quale la normativa vigente non consente l'attività venatoria.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord contestò:

  • la violazione dell'art. 30, lettera h), della Legge n. 157/1992 sulla tutela della fauna selvatica;

  • il reato di uccisione di animali previsto dall'art. 544-bis del Codice penale.

Nel procedimento Horse Angels ODV si costituì parte civile a tutela dell'interesse collettivo alla protezione degli animali selvatici.

La richiesta della Procura

Il Pubblico Ministero ritenne sussistenti le responsabilità degli imputati e chiese la condanna di entrambi alla pena di sei mesi di reclusione.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Napoli Nord pronunciò sentenza di assoluzione.

Secondo quanto emerge dalla motivazione, il giudice ritenne non sufficientemente dimostrato l'elemento soggettivo richiesto per affermare la responsabilità penale, valorizzando in particolare la possibile confusione tra la tortora dal collare orientale e la tortora selvatica cacciabile.

Tra gli elementi considerati figuravano inoltre:

  • il mancato rinvenimento materiale degli animali abbattuti nella disponibilità degli imputati;

  • l'assenza di elementi ritenuti sufficienti a dimostrare che i cacciatori si fossero appostati con l'intenzione di abbattere proprio esemplari appartenenti a specie protetta.

Il quadro normativo

L'articolo 30 della Legge n. 157/1992 punisce, tra l'altro, l'abbattimento, la cattura o la detenzione di specie particolarmente protette.

Si tratta di una contravvenzione, per la quale è normalmente sufficiente anche la colpa, senza necessità di dimostrare un comportamento doloso.

Diverso è il reato previsto dall'art. 544-bis del Codice penale, che richiede invece i presupposti propri della fattispecie di uccisione di animali.

L'orientamento della Corte di Cassazione

Sul tema dell'errore nel riconoscimento delle specie esiste un consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Già con la sentenza n. 3435 del 1993, la Suprema Corte ha affermato che la possibile somiglianza tra specie cacciabili e specie protette non giustifica l'abbattimento.

Secondo la Cassazione, quando esiste un dubbio sull'identificazione dell'animale, il cacciatore deve astenersi dallo sparare.

Successivamente, con la sentenza n. 10352 del 1995, la Corte ha ulteriormente precisato che l'errore nell'identificazione della specie assume rilievo molto limitato, poiché l'abilitazione all'esercizio venatorio presuppone il superamento di un esame comprendente anche prove teoriche e pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.

L'articolo 22 della Legge n. 157/1992 prevede infatti che il conseguimento dell'abilitazione venatoria richieda specifiche competenze in materia di zoologia applicata alla caccia.

Il dibattito giuridico

La sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha suscitato un dibattito tra gli operatori del diritto, proprio perché alcune delle argomentazioni sviluppate nella motivazione sembrano discostarsi dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle specie protette.

Sarà l'eventuale sviluppo dei successivi gradi di giudizio a chiarire se tale impostazione sia destinata a trovare conferma oppure a essere superata.

Un precedente da seguire

Le decisioni relative ai reati venatori assumono particolare importanza perché incidono sull'effettività della tutela della fauna selvatica.

L'equilibrio tra il principio di colpevolezza, il corretto accertamento dell'elemento soggettivo e la protezione delle specie protette rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penale ambientale.

Per questo motivo i precedenti della Corte di Cassazione continuano a costituire un punto di riferimento fondamentale nell'interpretazione della normativa sulla caccia.

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